Adempimenti di fine anno per non perdere l’iper ammortamento.

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Adempimenti di fine anno per non perdere l’iper ammortamento.

<br />Grazie alla <strong>proroga</strong> introdotta, <strong>sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati entro il 31 Dicembre 2018, ovvero entro il 31 Dicembre 2019</strong>, a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p>
<p class=”p1″><b>Nido S.p.A. è in grado di fornire diverse soluzioni a marchio Roboze e HP in quanto rispondenti alle categorie di seguito descritte:<br /></b><strong>- macchine per tecnologie additive ossia le stampanti 3D<br /></strong><strong>- che il bene può essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura</strong></p>
<p>Di seguito i recenti chiarimenti di <strong>Agenzia delle Entrate</strong> in merito alla finestra temporale di agevolabilità:- L’estensione dell’iperammortamento agli investimenti effettuati nel 2018 o, a determinate condizioni, anche a quelli effettuati entro al 31 dicembre 2019, disposta dalla legge di Bilancio 2018, <strong>produce effetti anche per le imprese che nel vigore della precedente normativa avevano ricevuto l’accettazione dell’ordine dal fornitore, ma che non avevano effettuato il pagamento dell’acconto in misura pari al 20% entro il 31 dicembre 2017</strong>. Le imprese che hanno ricevuto l’accettazione dell’ordine dal fornitore nel 2017, ma non hanno effettuato il pagamento dell’acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2017, non hanno realizzato il presupposto previsto dal comma 9 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017 (come modificato dal decreto legge n. 91 del 2017) e quindi non hanno maturato il diritto all’agevolazione previsto per gli investimenti effettuati entro il 30 Settembre 2018. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge di Bilancio 2018, il bene ordinato nel 2017 può fruire dell’agevolazione prevista per gli investimenti effettuati entro il 31 Dicembre 2018, oppure entro il 31 Dicembre 2019 a condizione che l’acconto del 20% sia pagato entro il 31 Dicembre 2018.- L’imputazione degli investimenti a ciascun periodo d’imposta deve avvenire applicando le <strong>regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, TUIR. Non è, quindi, possibile riconoscere l’agevolazione per costi sostenuti in esercizi anteriori al 2017 o successivamente alla finestra temporale di agevolabilità, nemmeno per quanto concerne gli oneri accessori</strong>, perché ciò “significherebbe violare le regole dettate dal legislatore per circoscriverne l’ambito temporale”. Per la concreta individuazione dei predetti oneri accessori occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa.<br />

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